Consulta Regolamento 919/947 Le operazioni UAS sono suddivise nelle categorie «aperta», «specifica» o «certificata» definite rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6, soggette alle seguenti condizioni:
a) le operazioni UAS nella
categoria «aperta» non sono soggette ad autorizzazione operativa preventiva né a una dichiarazione operativa da parte dell'operatore UAS prima che l'operazione abbia luogo;
b) le operazioni UAS nella
categoria «specifica» necessitano di un'autorizzazione operativa rilasciata una tantum dall'autorità competente. Se uno dei requisiti previsti per la classificazione OPEN non viene rispettato, l’operatore UAS e le sue operazioni vengono classificate come SPECIFIC.
c) le operazioni UAS nella
categoria «certificata» necessitano della certificazione dell'UAS a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945, della certificazione dell'operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto.
Tali operazioni in genere prevedono:
1. il sorvolo di assembramenti di persone;
2. il trasporto di persone;
3. il trasporto di merci pericolose che può comportare un rischio elevato per terzi in caso di incidente.